(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 17 aprile 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 488 del 2 aprile 2012 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituita: «b) entro il 26 febbraio 2014 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, a condizione che il "piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi" corrisponda ai requisiti del modulo allegato e venga presentato entro il 31 dicembre 2012 alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile. A conclusione dei lavori di adeguamento, e, comunque, entro il 26 febbraio 2014, deve essere effettuato il collaudo antincendio.». 2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: «Art. 27 (Disposizioni transitorie). - 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 26 febbraio 2014 alle presenti disposizioni.».