(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 17 aprile 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  488  del  2
aprile 2012 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. La lettera b) del comma 2  dell'art.  21  dell'allegato  A  al
decreto del Presidente della Giunta provinciale 13  giugno  1989,  n.
11, e' cosi' sostituita: 
    «b) entro il 26 febbraio 2014 per quanto  riguarda  l'adeguamento
alle restanti prescrizioni, a condizione che il "piano di adeguamento
alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi" corrisponda  ai
requisiti del modulo allegato e venga presentato entro il 31 dicembre
2012 alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.  A
conclusione dei lavori di  adeguamento,  e,  comunque,  entro  il  26
febbraio 2014, deve essere effettuato il collaudo antincendio.». 
    2. L'art. 27 dell'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 27 (Disposizioni transitorie).  -  1.  I  rifugi  esistenti
devono  adeguarsi  entro  il   26   febbraio   2014   alle   presenti
disposizioni.».